CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1) L’ordine è irrevocabile da parte dell’Acquirente una volta decorsi 7 giorni dalla sottoscrizione dell’ordine stesso, ma non impegna la Fornitrice se non è accettato per iscritto dalla stessa.
Art. 2) La Fornitrice non accetta annullamenti d’ordini trascorsi 7 gg. dalla sottoscrizione dell’ordine stesso.
Art. 3) La Fornitrice ha facoltà di annullare l’ordine o parte di esso in qualsiasi momento per causa di forza maggiore e/o per motivi tecnici. In caso di mancata e/o parziale e/o tardiva evasione dell’ordine, l’Acquirente non avrà diritto ad avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni verso la Fornitrice.
Art. 4) La vendita è sottoposta a riserva di proprietà e, pertanto, l’acquirente acquisterà la proprietà della merce solo con l’integrale pagamento del prezzo.
Art. 5) La consegna della merce verrà effettuata “franco magazzino”. L’Acquirente è tenuto denunziare a pena di decadenza eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità della merce ricevuta nel termine perentorio ed inderogabile di gg. 8 dalla consegna.
Art. 6) In caso di reclami per vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità della merce l’Acquirente non ha facoltà di sospendere/ritardare il pagamento del prezzo della merce stessa.
Art. 7) L’acquirente è in ogni caso tenuto a procedere al controllo di qualità della merce acquistata prima che la stessa venga assemblata ovvero sottoposta a qualsivoglia ulteriore processo di lavorazione: l’utilizzo della merce acquistata da parte dell’Acquirente importa il venir meno di ogni responsabilità della Fornitrice relativamente ad eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità non preventivamente denunziati.
Art. 8) I resi di merce devono essere autorizzati dalla Fornitrice ed effettuati presso lo stabilimento Enea s.r.l. in Falerone, via Spineto snc.
Art. 9) In caso di fondatezza della contestazione ricevuta relativamente a vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità la Fornitrice sarà tenuta al ripristino della merce fornita o, laddove ciò non sia possibile ovvero risulti antieconomico, alla sostituzione della stessa nel rispetto dei tempi tecnici a tal fine necessari, escluso ogni risarcimento danni a carico della Fornitrice.
Art. 10) In ogni caso l’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell’Acquirente sarà esclusivamente limitata al mero valore economico della merce fornita e non potrà prevedere qualsivoglia eventuale ed ulteriore incremento di valore che la merce stessa subisce in conseguenza dell’assemblaggio con ulteriori componenti e/o dell’impiego unitamente ad altri semilavorati in ulteriori processi produttivi.
Art. 11) Trascorso il termine previsto per il pagamento decorreranno gli interessi di cui all’art. 5 D. Lgs. 231/02 senza necessità di costituzione in mora.
Art. 12) Il mancato pagamento delle fatture nei termini fissati autorizza la Fornitrice a sospendere l’esecuzione di ogni ulteriore ordine.
Art. 13) Il mancato esatto adempimento da parte dell’Acquirente di obbligazioni e/o condizioni e/o termini e/o modalità di pagamento previste nell’ordine ovvero il mancato ritiro (anche parziale) della merce ordinata conferisce alla Fornitrice il diritto di risolvere il contratto in conformità all’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi mediante r.a.r./pec: in tal caso la Fornitrice avrà altresì il diritto di rifiutare la consegna della merce e di ottenere dall’Acquirente il pagamento di una penale irriducibile pari al 70% del valore dell’ordine, anche trattenendo a tal titolo eventuali acconti ricevuti, salvo il “maggior danno”.
Art. 14) Se successivamente alla conferma dell’ordine la Fornitrice venisse a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere di atti pregiudizievoli a carico dell’Acquirente, o divenga notorio che l’Acquirente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria, la Fornitrice potrà, a sua scelta sospendere la fornitura sino alla concessione di idonee garanzie, oppure risolvere il contratto per inadempimento dell’Acquirente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera r.a.r./pec.
Art. 15) La presente vendita ed ogni relativa controversia è regolata dalla legge italiana, esclusa l’applicabilità di qualsivoglia convenzione e/o trattato in materia di vendita internazionale di merci.
Art. 16) Qualsivoglia controversia relativa alla presente vendita sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Fermo escluso ogni foro concorrente.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver preso visione, compreso, nonché di approvare specificatamente ed espressamente i seguenti articoli: art. 1) irrevocabilità dell’ordine da parte dell’acquirente 2) divieto annullamento ordine; art. 3) annullamento ordine per forza maggiore e/o motivi tecnici. Non risarcimento danni per mancata, parziale, tardiva evasione ordine; art. 4) riserva proprietà; art. 5) termine per denuncia vizi, difetti, mancanza qualità/conformità; art. 6) no diritto sospensione pagamenti; art. 11) sospensione esecuzione ordine; art. 13) clausola risolutiva espressa in caso di mancato esatto adempimento da parte dell’acquirente di condizioni e/o termini e/o modalità di pagamento previste nell’ordine e/o mancato ritiro (anche parziale) della merce e correlato diritto della ditta fornitrice di rifiutare la consegna della merce e di ottenere dall’acquirente il pagamento di una penale irriducibile pari al 70% del valore dell’ordine anche trattenendo a tal titolo eventuali acconti ricevuti, salvo il maggior danno. 14) diritto della ditta fornitrice di sospendere la fornitura sino alla prestazione di idonee garanzie oppure di risolvere il contratto in caso di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico dell’acquirente, o conoscenza di condizioni di difficoltà finanziaria dell’acquirente 15) legge applicabile; art. 16) foro competente.

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CONDIZIONI GENERALI DI SUB-FORNITURA

Art. 1) La commessa è irrevocabile da parte del Committente una volta decorsi 7 giorni dalla sottoscrizione della commessa stessa, ma non impegna la Sub-Fornitrice se non è accettato per iscritto dalla stessa.
Art. 2) La Sub- Fornitrice non accetta annullamenti di commesse se trascorsi 7 gg. dalla sottoscrizione della commessa stessa.
Art. 3) La Sub- Fornitrice ha facoltà di annullare la commessa o parte di essa in qualsiasi momento per causa di forza maggiore e/o per motivi tecnici. In caso di mancata e/o parziale e/o tardiva esecuzione della commessa, la Committente non avrà diritto ad avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni verso la Sub-Fornitrice.
Art. 4) La consegna dei prodotti oggetto del conto lavorazione verrà effettuata “franco magazzino” quindi presso lo stabilimento della Sub-Fornitrice sito in Falerone, via Spineto snc., salvo diverso accordo.
Art. 5) La Committente è tenuta a denunziare a pena di decadenza eventuali vizi, difetti, mancanza della qualità e/o di conformità dei prodotti ricevuti nel termine perentorio ed inderogabile di gg. 8 dalla consegna e solo se derivanti da una non corretta esecuzione del conto-lavorazione, escluso quindi ogni vizio, difetto, mancanza della qualità promessa e/o conformità dei prodotti derivante dalla materia prima e/o dai semilavorati consegnati alla Sub-Fornitrice.
Art. 6) In caso di reclami per vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità dei prodotti, la Committente non ha facoltà di sospendere/ritardare il pagamento del conto-lavorazione effettuato dalla Sub-Fornitrice.
Art. 7) La Committente è in ogni caso tenuta ad effettuare il controllo di qualità dei prodotti ricevuti prima che gli stessi vengano assemblati ovvero sottoposti a qualsivoglia ulteriore processo di lavorazione: l’utilizzo dei prodotti da parte della Committente importa il venir meno di ogni responsabilità della Sub-Fornitrice relativamente ad eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità non preventivamente denunziati.
Art. 8) Eventuali richieste di resi dovranno essere autorizzate dalla Sub-Fornitrice ed effettuati presso lo stabilimento di Enea s.r.l., sito in Falerone, via Spineto snc.
Art. 9) In caso di fondatezza della contestazione ricevuta relativamente a vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità, la Sub-Fornitrice sarà tenuta al ripristino del prodotto ovvero, laddove ciò non sia possibile o risulti antieconomico, alla sostituzione dello stesso nel rispetto dei tempi tecnici a tal fine necessari, escluso ogni risarcimento danni a carico della stessa Sub-Fornitrice.
Art. 10) In ogni modo l’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della Committente sarà esclusivamente limitata al mero valore economico del conto-lavorazione effettuato e non potrà prevedere qualsivoglia eventuale ed ulteriore incremento di valore che il prodotto eventualmente subisce in conseguenza dell’assemblaggio con ulteriori componenti e/o dell’impiego unitamente ad altri semilavorati in ulteriori processi produttivi.
Art. 11) Trascorso il termine previsto per il pagamento decorreranno gli interessi di cui all’art. 5 D. Lgs. 231/02 senza necessità di costituzione in mora.
Art. 12) Il mancato pagamento delle fatture nei termini fissati autorizza la Sub-Fornitrice a sospendere l’esecuzione di ogni ulteriore commessa.
Art. 13) Il mancato esatto adempimento da parte della Committente di obbligazioni e/o condizioni e/o termini e/o modalità di pagamento previste nella commessa ovvero il mancato ritiro (anche parziale) dei prodotti lavorati conferisce alla Sub-Fornitrice il diritto di risolvere il contratto in conformità all’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi mediante r.a.r./pec: in tal caso la Sub-Fornitrice avrà altresì il diritto di rifiutare la consegna dei prodotti lavorati e di ottenere dalla Committente il pagamento di una penale irriducibile pari al 70% del valore della commessa, anche trattenendo a tal titolo eventuali acconti ricevuti, salvo il “maggior danno”.
Art. 14) Se successivamente alla conferma della commessa la Sub-Fornitrice venisse a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere di atti pregiudizievoli a carico della Committente, o divenga notorio che la Committente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria, la Sub-Fornitrice potrà, a sua scelta sospendere l’effettuazione del conto-lavorazione sino alla concessione di idonee garanzie, oppure risolvere il contratto per inadempimento della Committente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera r.a.r.
Art. 15) Il presente contratto ed ogni relativa controversia sono regolate dalla legge italiana, esclusa l’applicabilità di qualsivoglia convenzione e/o trattato.
Art. 16) Qualsivoglia controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Fermo escluso ogni foro concorrente.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver preso visione, compreso, nonché di approvare specificatamente ed espressamente i seguenti articoli: artt. 1) irrevocabilità della commessa da parte della Committente 2) divieto annullamento commessa; art. 3) annullamento commessa per forza maggiore e/o motivi tecnici. No risarcimento danni per mancata, parziale, tardiva evasione commessa; art. 5) termine per denuncia vizi, difetti, mancanza qualità/conformità; art. 6) no diritto sospensione pagamenti; art. 10) eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della Committente esclusivamente limitata al mero valore economico del conto-lavorazione; art. 12) sospensione esecuzione commessa; art. 13) clausola risolutiva espressa in caso di mancato esatto adempimento da parte della Committente di condizioni e/o termini e/o modalità di pagamento previste nella commessa e/o mancato ritiro (anche parziale) dei prodotti lavorati e correlato diritto della Sub-Fornitrice di rifiutare la consegna dei prodotti e di ottenere dalla Committente il pagamento di una penale irriducibile pari al 70% del valore della commessa anche trattenendo a tal titolo eventuali acconti ricevuti, salvo il maggior danno; art 14) diritto della ditta Sub-Fornitrice di sospendere il conto-lavorazione sino alla prestazione di idonee garanzie oppure di risolvere il contratto in caso di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico della Committente, o conoscenza di condizioni di difficoltà finanziaria della Committente 15) legge applicabile; art. 16) foro competente.

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